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I contratti discografici
Vedi anche: 10 Strategie per ottenere un contratto discografico!
 
Le case discografiche non sono altro che società finanziarie specializzate in un unico settore, il settore musicale.
 
L'attività di una Casa Discografica é diretta essenzialmente alla produzione discografica e all'amministrazione dei diritti relativi ai beni prodotti (i dischi).
 
Il compito principale del contratto discografico è quello di stabilire in forma legale i dettagli dell'impegno delle controparti, la casa discografica e l'artista e/o il produttore che lo rappresenta.
 
La casa discografica può concludere con un artista (o il suo editore/produttore), tre tipi di contratto:
 
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Produzione: la casa discografica crede in te a tal punto che ti paga, ti promuove e ti distribuisce lasciandoti una percentuale sulle vendite e nessuna spesa a carico; in cambio tu le cedi i diritti di edizione dei tuoi pezzi che loro potranno utilizzare a piacimento, senza chiamarti in causa in caso di Remix e con il diritto di cederli ad un'altra casa discografica.
 
 
 
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Licenza: è il contratto per cui l'artista si accolla l'onere di produrre il master della registrazione e conferisce alla casa discografica il diritto di stampare, distribuire e commercializzare i supporti oggetto del contratto, nonchè di curarne direttamente la promozione. L'artista (o più frequentemente in questo caso l'etichetta o il produttore) mantiene comunque possesso dei diritti editoriali del master dell'incisione, ricavandone royalties più elevate.
 
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Distribuzione: la casa discografica si limita a distribuire fisicamente il prodotto, stampato direttamente dall'artista (o solitamente da una'altra etichetta). L'artista si fa anche carico anche delle spese di promozione e riconosce alla casa distibutrice una percentuale sulle vendite..
 
 
In questo articolo analizziamo il primo contratto, ovvero il contratto di produzione discografica.
 
L'oggetto del contratto a grandi linee si può riassumere nei seguenti punti:
 
1) L'artista si impegna ed effettuare registrazioni in esclusiva di proprie "prestazioni artistiche"
2) La casa discografica si impegna a sostenere i costi di registrazione, produzione, promozione e vendita delle opere oggetto del contratto
3) La casa disografica riconosce all'artista una percentuale sulle vendite dei supporti.
 
Nel contratto di produzione discografica l'artista si impegna ad effettuare registrazioni di proprie "prestazioni artistiche" .
Il numero delle registrazioni varia a seconda delle situazioni. Generalmente il contratto ha valenza o per una singola opera o per un numero definito di brani di durata non inferiore a tot. minuti, atti a  comporre 2 o 3 album.
 
Ovviamente il discografico che decide di investire risorse su un'artista o su un'opera vuole avere la garanzia di continuare il rapporto in caso di successo. Per questo nel contratto vengono inserite opzioni unilaterali di rinnovo per la casa discografica. 
 
Dal punto di vista dell'artista gli elementi prinicpali del contratto discografico sono la clausola di esclusiva e la cessione dei diritti della registrazione.
 
Mediante la clausola di esclusiva, l'artista si impegna a contrarre solamente con la casa disografica contraente la prestazione oggetto del contratto. In pratica l'Artista si impegna a non eseguire per altri produttori discografici i brani oggetto del contratto per un numero predefinito di anni.
 
Nel momento in cui la produzione è ultimata, alla casa discografica competono i diritti sul Sound Recording (contrassegnati dal simbolo p sui supporti), ovvero sulla composizione così come è registrata, avvalendosi il diritto di sfruttarne l'utilizzo a fini commerciali e di lucro.
 
In particolare la casa discografica detiene i seguenti diritti esclusivi:
- riprodurre l'opera in oggetto con qualsiasi mezzo di duplicazione;
- distribuire e commercializzare l'opera
 
A fronte di tutte le cessioni effettuate (diritti) e le attività prestate (prestazioni artistiche), all'artista vengono riconosciute delle royalties (percentuali), contrattate in base all'utilizzo della registrazione.
 
In particolare:
- una percentuale (solitamente inferiore al 10%) sul prezzo di vendita al rivenditore di ogni supporto fonografico;
- una percentuale su ogni licenza d'uso della registrazione concessa dalla Casa Discografica ad altra Casa Discografica (vedi compilation);
- una percentuale su ogni licenza d'uso della registrazione concessa dalla Casa Discografica per altre cause (spot pubblicitari, film. etc...);
 
Normalmente le royalties vengono calcolate previa deduzione di una quota fissa percentuale da parte della Casa Discografica per spese generali.
 
Il regolamento delle percentuali maturate dall'artista viene effettuato semestralmente.
La Casa Discografica si impegna a trasmettere all'artista entro date da indicarsi sul contratto  il rendiconto relativo alle vendite e alle licenze. Nel rendiconto dovranno figurare i quantitativi effettivamente venduti, i campioni, gli omaggi, i resi e quant'altro relativo al movimento dei supporti recanti le registrazioni dell'artista e le eventuali licenze concesse o cessioni di master avvenute.
 
Seguendo la logica delle royalties, l'artista non riceve alcuna retribuzione se non alla scadenza dei 6 mesi i cui vengono effetuati i rendiconti.
Per ovviare a questo meccanismo è d'uopo richiedere un anticipo ad inizio contratto sulle percentuali future. Questo anticipo può avere la forma di anticipo vero e proprio, ovvero da restituire non appena le royalties maturano l'importo in questione, oppure può essere richiesto come minimo garantito, ovvero una somma che anche se non recuperata con le vendita non da diritto ad alcuna restituzione. E' chiaro che il minimo garantito viene concesso unicamente agli artisti affermati che garantiscono una maggiore possibilità di successo.
 
Con la stipula del contratto, la Casa Discografica si assume l'obbligo di pubblicare un certo numero di registrazioni in un certo periodo di tempo accollandosi tutti i costi di produzione, registrazione, stampa, supporti e diritti necessari. E' bene determinare per iscritto e pretendere la pubblicazione di ogni opera o album oggetto del contratto; questo per non correre il rischio di cadere nel dimenticatoio nel periodo successivo alla firma del contratto, cosa che purtroppo avviene frequentemente.
 
Le majors infatti hanno sì una maggiore influenza sul mercato, ma sono anche predisposte a perdere potenziali successi al proprio interno.
Le etichette indipendenti sono spesso più utili per gli artisti emergenti. Un'indipendente ha bisogno che l'intero roster abbia successo per finanziarsi e sopravvivere; se un'etichetta indipendente è interessata al vostro materiale potete essere certi che cercherà di sfruttare a pieno i vostri pezzi e di ricavarne i maggiori profitti.
 
Un altro punto importante e imprescindibile del contratto discografico è il preventivo consenso dell'artista alla cessione a terzi del contratto stesso. E' infatti frequente che per le piccole case discografiche sia più remunerativo cedere un contratto di un artista emergente ad una Majors, piuttosto che produrlo in proprio, quindi i discografici si tutelano su questa evenienza.
 
In realtà nel settore indipendente è sempre più frequente che l'artista presenti un master già pronto e l'etichetta si accolli gli oneri di confezionamento e masterizzazione delle copie del prodotto: in questo caso si prefigura una contratto più simile al contratto di licenza, condizione che può comunque portare vantaggi all'artista in termini di visibilità e distribuzione della propria opera. L'importante è non creare vincoli inscindibili sui diritti di pubblicazioni future, ma siglare contratti opera per opera.
 
I contratti di produzione determinano inoltre tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dell'opera artistica in se stessa, la scelta del produttore, gli studi di registrazione, il budget per la realizzazione, la copertina, i video clips ecc. Tutto questo deve essere negoziato nei particolari &endash; soprattutto per le pubblicazioni di piccola tiratura, in cui la case discografiche cercano di minimizzare l'investimento iniziale. Nei punti in cui il "comune accordo" non si riesce a trovare, deve prevalere il parere dell'artista, detentore naturale dei diritti d'autore e quindi il primo responsabile delle scelte prettamente artistiche sulle proprie opere.
 
 

Negli ultimi anni si è affermata una nuova tipologia di contratto discografico: il contratto di prima opzione. Con il contratto di prima opzione il discografico vincola l'artista e le sue future produzioni acquisendo il diritto di pubblicazione in esclusiva di una prima opera, riservandosi il diritto di contrattualizzare il rapporto a seconda ovviamente dei risultati ottenuti. Si tratta di un mezzo alquanto rischioso per l'artista, in quanto vincola le sue produzioni ad un'unico referente. Il contratto di prima opzione può costituire una buona opportunità e ne rivela le reali intenzioni unicamente a fronte di un corrispettivo economico adeguato a titolo di premio e per la realizzazione delle registrazioni.

 
Vedi anche: 10 Strategie per ottenere un contratto discografico!