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 I contratti di edizione
 
Premessa: i diritti d'autore
 
Il Codice civile definisce molto chiaramente il concetto di diritto d'autore: "formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, al teatro, ecc., qualunque sia il modo o la forma di espressione."
 
Il diritto d'autore, in sintesi, è il diritto che spetta all'autore dell'opera dell'ingegno di poter disporre della propria opera sia dal punto di vista economico che morale. Quindi ogni volta che un'opera dell'ingegno viene utilizzata o venduta, l'autore ha il diritto di vedersi riconosciuto un compenso.
 
Esistono due tipi di diritti d'autore internazionalmente riconosciuti: i diritti di pubblica esecuzione (DEM) e i diritti di riproduzione fonomeccanica (DRM).
 
I diritti di pubblica esecuzione sono i diritti relativi a "balli e intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo e con esecuzioni con strumenti di qualsiasi tipo". Gli emolumenti riguardanti i diritti di pubblica esecuzione devono essere versati alla SIAE ogni qualvolta si esegue una composizione regolarmente registrata. E' per questo scopo che si ha l'obbligo di compilare il famoso borderò SIAE, ad esempio al termine di un esecuzione dal vivo. Anche le radio e le TV hanno l'obbligo di versare alla SIAE gli emolumenti sui diritti di pubblica esecuzione, determinati in base allo share dell'emittente stessa.
 
I diritti di riproduzione fonomeccanica si riferiscono a riproduzioni meccaniche su CD, dischi, nastri e registrazioni. Vengono pagati agli artisti, ai compositori e alle case editrici titolari della composizione, sulle vendite realizzate dalle pubblicazioni di supporti fonografici, con percentuali precedentemente concordate tra casa editrice e autore/compositore e regolarmente comunicate alla SIAE.
 
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è l'ente italiano (pubblico) che tutela gli autori ed editori, amministrando in regime di monopolio i diritti che provengono dalla riproduzione fonomeccanica e dalla pubblica esecuzione e ripartendo i proventi ai detentori delle composizioni.
 
Il diritto d'autore secondo le ultime disposizioni di legge del 1996 vale fino a 70 a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della morte dell'autore, dopodichè diventa di pubblico dominio, cioè liberamente utilizzabile.
I contratti di edizione
 
L'editoria musicale nasce in Italia nel secolo scorso grazie all'intraprendenza del compositore Giuseppe Verdi e alla lungimiranza di Giulio Ricordi, il quale decise di aiutare il Verdi nell'amministrazione delle sue partiture musicali, dando vita alla prima casa editrice musicale, ancora attiva al giorno d'oggi.
 
Editore Musicale è colui che agisce per conto dell'autore in modo da sfruttarne in ogni modo e con i massimi profitti le opere prodotte.
Con il contratto editoriale l'artista cede all'editore la totalità dei diritti di sfruttamento economico delle proprie opere. L'editore in cambio si impegna ovviamente a riconoscere all'artista dei corrispettivi.
 
Di fatto i diritti sull'opera musicale oggetto del contratto, precedentemente detenuti dall'artista, vengono totalmente acquisiti dall'editore. A differenza della carta stampata, l'editore musicale non assume alcun impegno a pubblicare l'opera, cosa che è normalmente prevista per le opere letterarie; nel settore discografico chi pubblica il "disco" in genere non è l'editore ma il discografico.
 
Il contratto editoriale prevede l'obbligo da parte dell'editore unicamente della pubblicazione a stampa dell'opera, ovvero dello spartito musicale. Questa clausola deriva da pratiche comuni ai tempi passati, in cui l'elemento principale di sfruttamento di un'opera derivava dalla pubblicazione e dalla vendita degli spartiti; al momento è ormai riconosciuta la perdita di importanza dell'edizione grafica e la assoluta preminenza che assume la pubblicazione su supporto fonomeccanico (il disco), fattore che determina nei contratti editoriali più moderni la stipula di obblighi e oneri per la pubblicazione soprattutto su questo supporto.
 
Con il passare del tempo, le case editrice musicali hanno quindi completamente cambiato mansioni, distaccandosi cioè dal mondo della musica stampata (ovvero le partiture), per assumere il ruolo di vero fulcro dell'industria discografica.
 
Con la firma del contratto editoriale, l'editore acquisice i diritti esclusivi (non i doveri) di pubblicare l'opera, di riprodurla con qualsiasi mezzo, attuale e di futura invenzione, di commercializzarla e di rielaboralrla nei limiti imposti dalla legge.
 
In cambio l'editore si impegna a restituire all'autore dei corrispettivi (il rientro editoriale) così quantificati:
 
1) 12/24 dei DEM (Diritti di Pubblica Esecuzione)
2) 50% dei DRM (Diritti di Riproduzione Fonomenccanica)
 
La determinazione di queste percentuali è dettata dalla consuetudine e non è prevista per legge. La legge prevede un tetto massimo di attribuzione da parte dell'editore ma non da parte dell'autore. Quindi, nei limiti previsti dalla legge, l'accordo viene stipulato in base al potere contrattuale dell'artista che, in caso di grande popolarità, può pretendere percentuali ben più alte.
 
Le percentuali vengono formalizzate alla SIAE attraverso la compilazione del modulo 112, in cui vengono ripartite le quote spettanti all'autore/compositore e alla casa editrice, sia sulle somme che la SIAE incassa per conto dell'autore/compositore sulle Pubbliche Esecuzioni, sia sulle somme che la SIAE incassa sulla riproduzione fonomeccanica.
 
Inoltre, l'artista concorda con l'editore una percentuale del prezzo di copertina della musica stampata (gli spartiti) e la percentuale del ricavo netto dell'eventuale cessione del diritto di stampa e vendita all'estero e di ogni altra forma di utilizzazione (Film, video, pubblicità).
 
Dal momento in cui la composizione è edita all'autore competeranno quindi i diritti da due provenienze diverse:
- le somme derivanti dai diritti di esecuzione e dai diritti di produzione fonomeccanica percentuali stabilite che la SIAE stessa provvederà a versare direttamente ogni 6 mesi
- Le somme derivanti dai diritti amministrati dall'editore, il quale provvederà a restituire nelle percentuali stabilite all'autore, attraverso rendiconti annuali o semestrali.
 
Come abbiamo detto nel contratto di edizione non esiste quindi alcun riferimento alla produzione del materiale fonografico, elemento principale del contratto discografico: il contratto editoriale delega unicamente all'editore le funzioni di massimo sfruttamento del repertorio dell'artista affinchè entrambi possano trarne vantaggio.
 
L'editore contatta le case discografiche per proporre il proprio artista cercando di ottenere le migliori condizioni contrattuali su tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di un contratto discografico: i diritti e i doveri delle controparti, gli anticipi per la registrazione del disco, le percentuali derivanti dalle vendite dei supporti fonografici, la durata del contratto, ecc.
 
A questo punto potrebbe essere logica una domanda: che senso ha cedere il 50% dei diritti di riproduzione fonomeccanica, i 12/24 dei diritti di pubblica esecuzione, le quote percentuali sulla cessione dei diritti su ogni forma di utilizzazione della propria musica, se in ogni caso io, artista, potrei occuparmi direttamente dello sfruttamento delle mie composizioni?
 
La risposta è ovvia: se avete tempo a disposizione, conoscenze nel mondo discografico per proporvi da soli alle case discografiche e abilità nell'amministrazione ordinaria delle percentuali dei diritti d'autore, la funzione dell'editore non è indispensabile, la SIAE potrebbe versare interamente i diritti all'autore regolarmente iscritto.
 
Resta il fatto che, proponendosi come artista direttamente alle case discografiche, è facile che per prima cosa vi propongano un contratto editoriale, affinché anche loro possano ottenere i diritti editoriali sulle vostre composizioni (ogni casa discografica ha all'interno una casa editrice musicale) e non è detto che questo sia sempre vantaggioso: infatti la case editrice che deve sfruttare al meglio il vostro potere contrattuale difficilmente combatterà per strappare un contratto vantaggioso con la casa discografica di cui sostanzialmente è parte integrante.
 
Questo spiega perché gli artisti affermati hanno una propria casa editrice musicale che, di volta in volta, firma contratti discografici o di distribuzione con diverse case discografiche. Ed è proprio questo il motivo per cui i rapporti tra editori e discografici spesso non sono idilliaci.
Abbiamo tracciato le linee guida dei contratti editoriali, i quali però non si esauriscono in un'unica tipologia, ma risultano altresì differenziati in base all'oggetto stesso del contratto, ovvero al numero di opere che l'artista cede, alla clausola di esclusiva, alla durata, ecc.., argomenti che tratteremo nei prossimi articoli.
 
In linea generale è bene sapere che per gli artisti con un potere contrattuale già acquisito esistono forme preliminari di impegni con editori che consentono di verificare l'effettiva convenienza del contratto che ci si appresta a sottoscrivere: i mandati a tempo determinato, l'attribuzione delle percentuali SIAE senza il vero e proprio contratto, quindi provvisorie e restituibili, e la possibilità di dare mandato a più editori senza impegni predefiniti.
 
Gli autori poco conosciuti devono essere consci, almeno inizialmente, che l'editore per investire su un'opera o un autore pretende da subito lecite garanzie di ritorni sugli investimenti e difficilmente inizierà a muoversi senza un contratto firmato.